LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 1976, n. 34

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1976
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VI
 Norme finali e transitorie
Art. 12
 
Sono ammessi ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge anche i lavori di riparazione eventualmente già eseguiti prima della sua entrata in vigore, ivi compresi quelli dell' articolo 6, secondo e terzo comma, purché vengano poste in essere le convenzioni previste.
In tali casi, i lavori eseguiti e la spesa relativa sono fatti constare da apposita perizia di stima predisposta ed approvata dalle Amministrazioni competenti, ai sensi degli articoli precedenti.
Art. 13
 
Gli elaborati tecnici, relativi alle opere ed ai lavori previsti dalla presente legge, non sono soggetti ad esame o parere tecnico o ad altri controlli regionali, oltre quelli contemplati dagli articoli precedenti.
Per i lavori e le opere, in esecuzione della presente legge, la dichiarazione di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei lavori, sostituisce ad ogni effetto il collaudo ed è approvata in via definitiva dall' Organo deliberante dell' Amministrazione interessata o dall' Amministrazione delegata.
Art. 14
Nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell' articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché dell' articolo 1 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, il Sindaco, in sede di concessione della licenza edilizia, deve verificare anche l' osservanza delle norme riguardanti il primo comma, lettere a) e b) dell' articolo 4 della legge 64 stessa.
Il costruttore dell' opera, alla denuncia di cui all' articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve allegare pure una asseverazione del progettista dell' opera stessa, dalla quale risultino essere state osservate le norme riguardanti il primo comma, lettere c), d) ed e) dell' articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
In sede di collaudo statico di cui all' articolo 7 della sopracitata legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere pure verificata l' avvenuta osservanza delle norme di cui al comma precedente.
L' assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo assorbe gli adempimenti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, secondo comma, L. R. 3/1985
2Articolo da ritenersi tuttora operante in virtu' dell' articolo 114, comma 1, L.R. 50/90, che espressamente ne conferma l' applicabilita'.
Art. 15

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 48/1976
2Quinto comma sostituito da art. 20, primo comma, L. R. 48/1976
3Sostituito il sesto comma con 2 commi da art. 20, primo comma, L. R. 48/1976
4Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 16
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.