LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 1976, n. 34

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1976
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Approvvigionamento di strutture mobili e prefabbricate
e costruzioni di edilizia tradizionale.
Art. 8
 
Al fine di assicurare entro il 1 ottobre 1976 la necessaria dotazione di aule per il servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, nelle zone colpite dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per acquisire e porre in opera aule mobili o ad elementi componibili.
Per le stesse finalità di cui al comma precedente, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di edifici scolastici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive. In casi eccezionali, quando sussista l' esigenza di rispettare valori storico - ambientali di particolare pregio, è ammesso - sentiti il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali e la Commissione consiliare speciale - il ricorso all' edilizia tradizionale
All' acquisizione, distribuzione e messa in opera delle aule mobili o ad elementi componibili, nonché alla costruzione degli edifici previsti dal comma precedente, sono delegate, nel territorio di rispettiva competenza, le Amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone.
Le Amministrazioni delegate opereranno, in armonia con le esigenze dei vari servizi scolastici, sentite le competenti Autorità scolastiche, d' intesa con i Comuni interessati, sentite le Comunità montane o la Comunità collinare che dovranno pronunciarsi entro il termine di dieci giorni, e con l' osservanza dei criteri che saranno indicati dalla Giunta regionale anche ai fini della valutazione della spesa.
A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma - che comprendono tutti gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell' arredamento - l' Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti relativamente ai limiti di oggetto o di importo:
a) a disporre aperture di credito a favore dei Presidenti delle Province di Udine e Pordenone;
b) ad effettuare pagamenti alle due Amministrazioni provinciali suddette o agli Enti locali interessati, mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20.

All' acquisizione delle aule mobili o ad elementi componibili di cui al primo comma, le amministrazioni delegate possono altresì procedere con le modalità di cui allo ultimo comma dell' articolo 10.
A titolo di rimborso forfettario di tutte le spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali delegate per l' attuazione delle opere previste dal presente articolo, la Regione corrisponderà, con le modalità indicate al V comma, una percentuale pari al 5% del costo delle opere stesse.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 16, primo comma, L. R. 48/1976
2Quinto comma sostituito da art. 17, primo comma, L. R. 48/1976
3Parole aggiunte al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 36/1977
4Parole sostituite al terzo comma da art. 4, primo comma, L. R. 36/1977
5Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 4, secondo comma, L. R. 36/1977
6Quinto comma sostituito da art. 14, primo comma, L. R. 36/1977
7Secondo comma interpretato da art. 8, secondo comma, L. R. 22/1979
8Parole sostituite al settimo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1979
9Integrata la disciplina del settimo comma da art. 9, secondo comma, L. R. 22/1979 nel testo modificato da art. 6, L. R. 35/1983
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 2, L. R. 40/1996
Art. 9
 
Alla costruzione di edifici scolastici, ai sensi del secondo comma dell' articolo precedente, può procedersi anche in deroga alle disposizioni vigenti, tramite concessione in esecuzione ad imprese pubbliche o private, singole o associate ed a cooperative di produzione lavoro e loro consorzi.
In tale caso, gli Enti interessati provvedono alla compilazione di un programma di massima, da porsi a base delle gare per la scelta del concessionario e della elaborazione dei programmi esecutivi.
Il programma di massima dovrà contenere l' indicazione:
a) degli elementi atti ad individuare le caratteristiche generali dell' opera, nonché la consistenza degli edifici, degli impianti e dei servizi compresi nell' intervento da realizzare;
b) della spesa prevista in via di massima;
c) dei requisiti prescritti a dimostrazione della capacità tecnica e finanziaria del concorrente.

Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dell' Ente venga corrisposta in unica soluzione, all' atto della liquidazione dei lavori, oppure ancora venga ripartita in rate annuali costanti comprensive di capitali ed interessi.
Il corrispettivo della concessione a carico dell' Ente viene determinato a misura, secondo la quantità effettiva di lavori eseguiti, in base a prezzi unitari fissati per unità di misura, oppure in modo invariabile a corpo, qualunque sia per risultare l' effettivo costo dell' opera.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 36/1977
Art. 9 bis
 
Al fine di sopperire alle mutate esigenze dislocative delle aule mobili o ad elementi componibili nelle zone colpite dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per lo smontaggio di dette attrezzature, per il loro trasporto e rimontaggio nelle aree di nuova destinazione.
Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie.
A detti interventi si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell' articolo 8 della presente legge.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, primo comma, L. R. 36/1977
2Secondo comma interpretato da art. 8, primo comma, L. R. 22/1979
3Terzo comma interpretato da art. 8, primo comma, L. R. 22/1979
Art. 9 ter
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l' onere delle spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento della attività scolastica per l' anno scolastico 1976 - 1977 degli alunni sfollati dalle zone terremotate nei comuni di Grado, Lignano, Iesolo e San Michele al Tagliamento - frazione Bibione.
L' intervento regionale avviene mediante rimborso totale, a favore degli enti pubblici che vi hanno provveduto, della spesa sostenuta per opere di riatto, manutenzione e adeguamento, sia delle strutture sia degli impianti, nonché per le attrezzature e l' arredamento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, primo comma, L. R. 36/1977
Art. 10
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l' acquisizione e messa in opera da parte delle Amministrazioni interessate di strutture mobili o ad elementi componibili - comprese le strutture tecnico - economali - per l' apprestamento di sedi di pubbliche Amministrazioni o di pubblici servizi, in luogo delle sedi rimaste distrutte o gravemente danneggiate per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976.
All' acquisizione e messa in opera delle strutture di cui al comma precedente provvede direttamente l' Amministrazione interessata con contratti di acquisto, di noleggio, di leasing, da stipulare con ditte specializzate anche a trattativa privata.
Note:
1Articolo interpretato da art. 67, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 10 bis
Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di acquisizione delle aree strettamente necessarie.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, primo comma, L. R. 36/1977
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, primo comma, L. R. 2/1982