LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 1976, n. 34

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1976
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Riparazione di pubblici edifici
Art. 2
 
L' Amministrazione, cui spetta di provvedere secondo le norme ordinarie, predispone una perizia di stima, in cui sono indicati i danni subiti dall' edificio ed il costo delle riparazioni occorrenti per ripristinarne la funzionalità. Le opere di riparazione possono comprendere:
a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustà o altra causa, indipendentemente dall' evento sismico;
b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettività e la funzionalità degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati .

La perizia deve contenere, separatamente, l' indicazione:
a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;
b) delle opere di completamento e degli impianti. Le opere di riparazione possono comprendere:
a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustà o altra causa, indipendentemente dall' evento sismico;
b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettività e la funzionalità degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati.

Le perizie di stima sono compilate con criteri uniformi stabiliti dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 36/1977
2Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 36/1977
Art. 3
 
La perizia di stima, previa approvazione da parte dell' organo deliberante di detta Amministrazione, è trasmessa alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici, che senza indugio autorizza l' esecuzione dei lavori di ripristino.
Ai lavori di ripristino provvede direttamente l' Amministrazione interessata la quale determina, altresì, il sistema di esecuzione dei medesimi anche in deroga alle vigenti norme di procedura.
Art. 4
 
I lavori di ripristino sono totalmente gestiti dall' Amministrazione interessata.
La spesa indicata nella perizia di stima è a totale carico della Regione.
Per la concessione dell' anzidetto finanziamento regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e d' importo.
Note:
1Articolo interpretato da art. 22, primo comma, L. R. 25/1985
Art. 5
 
L' Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare direttamente i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici compresi tra quelli di cui all' articolo 1, allo scopo di realizzare interventi - campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive.
I lavori di cui al comma precedente sono effettuati previo concerto con le Amministrazioni interessate, le quali contestualmente rinunciano ad ogni indennizzo eventualmente loro spettante per gli stessi lavori.
I lavori relativi sono affidati a trattativa privata.