LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 1976, n. 34

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/07/1976
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 6
 
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nell' ipotesi di edifici che sia conveniente riparare per rendere agibili e che appartengano a soggetti diversi dall' Amministrazione che vi ha sede o che vi svolge il pubblico servizio.
Nell' ipotesi che l' edificio sia in proprietà di soggetti privati, la riparazione è tuttavia condizionata dall' accettazione da parte del proprietario di una convenzione, con la quale viene stabilito: il mantenimento del canone di affitto in vigore al 6 maggio 1976 e la durata del contratto di affitto, nonché le altre condizioni eventualmente connesse alla normale prosecuzione del servizio e, comunque, l' obbligo a non chiedere la restituzione dell' edificio, prima del decorso di cinque anni dalla data dell' esecuzione delle riparazioni.
La previsione del primo comma del presente articolo si applica anche nell' ipotesi di edifici privati che - indipendentemente dalla loro destinazione alla data del 6 maggio 1976 - sia conveniente riparare per adibirli, eventualmente, a sedi di pubblici servizi. In tale caso, la riparazione è subordinata alla stipulazione da parte del proprietario di apposita convenzione con l' Amministrazione interessata, al fine, fra l' altro, di assicurare la destinazione dell' edificio riattato al pubblico servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.