LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 1976, n. 34

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/07/1976
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
L' Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare direttamente i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici compresi tra quelli di cui all' articolo 1, allo scopo di realizzare interventi - campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive.
I lavori di cui al comma precedente sono effettuati previo concerto con le Amministrazioni interessate, le quali contestualmente rinunciano ad ogni indennizzo eventualmente loro spettante per gli stessi lavori.
I lavori relativi sono affidati a trattativa privata.