LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 1976, n. 34

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/07/1976
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12
 
Sono ammessi ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge anche i lavori di riparazione eventualmente già eseguiti prima della sua entrata in vigore, ivi compresi quelli dell' articolo 6, secondo e terzo comma, purché vengano poste in essere le convenzioni previste.
In tali casi, i lavori eseguiti e la spesa relativa sono fatti constare da apposita perizia di stima predisposta ed approvata dalle Amministrazioni competenti, ai sensi degli articoli precedenti.