LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VIII
 Norme finanziarie
Art. 17
 
Per far fronte agli oneri previsti dagli articoli 2 e 2 bis della presente legge, vengono istituiti "per memoria" nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976:
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 5972 con la seguente denominazione: << Contributi a fondo perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese artigiane, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi tellurici dell' anno 1976 >>;
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6627 con la seguente denominazione: << Contributi a fondo perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi tellurici dell' anno 1976.

Per far fronte agli oneri previsti dall' articolo 7 della presente legge, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XIII - il capitolo 6061 con la seguente denominazione: << Eventuali oneri derivanti da garanzie assunte dalla Regione sui mutui agevolati di cui agli articoli 2 e 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, numero 336. >>
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 17, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 18
 
Ai fini previsti dal precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI -, il capitolo 6629 con la denominazione: << Contributo straordinario ai consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al Capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n, 32, nonché al Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 >> e con lo stanziamento di lire 1,5 miliardi per l' esercizio 1976.
Ai fini previsti dal precedente articolo 9, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI, il capitolo 5974 con la denominazione: << Contributo straordinario all' ESA per le finalità di cui allo art. 2, comma III, punti 1) e 5), della LR 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l' esercizio 1976.
Ai fini previsti dal precedente art. 10 nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976- 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6007 con la denominazione: << Contributo << una tantum >> a favore della Friulia SpA ad integrazione del fondo di dotazione di cui all' art. 1 della LR 13 maggio 1975, n. 22, allo scopo di favorire la riattivazione o la ricostruzione delle imprese industriali danneggiate o distrutte dal sisma dell' anno 1976 e la realizzazione di iniziative industriali nel settore del prefabbricato edilizio >> e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l' esercizio 1976.
Ai fini previsti dal precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 5990 con la denominazione: << Contributo - una tantum - a favore della Friulia - Lis da utilizzare nei Comuni di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, per la copertura parziale o totale degli oneri, a carico delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole od associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici dell' anno 1976, per le operazioni di leasing mobiliari ed immobiliari >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1976.
Ai fini previsti dal precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6630 con la denominazione: << Contributo straordinario << una tantum >> a favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona Pedemontana dell' Alto Friuli, con sede in Gemona, per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, nonché per l' acquisizione di aree da cedere successivamente per iniziative economiche >> e con lo stanziamento di lire 4 miliardi per l' esercizio 1976.
Note:
1Parole sostituite al terzo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
2Parole sostituite al quarto comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 19
 
All' onere complessivo di lire 12.300.000.000 previsto al precedente articolo 18 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 20
 
I capitoli di spesa istituiti con i precedenti articoli 17 e 18 sostituiscono il capitolo 5906 istituito con l' articolo 6, punto 5), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 21
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.