LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VII
 Norme comuni
Art. 13
 
Le provvidenze regionali, collegate a lavori di ripristino o di riparazione, sono concesse anche quando tali lavori siano stati iniziati prima della presentazione delle domande intese ad ottenere tali provvidenze, purché debitamente documentati.
Art. 14
 
La ricostruzione o la riattivazione delle aziende dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito e questo sia compreso nella circoscrizione di un Comune appartenente alla stessa zona socio - economica.
Art. 15
 
Alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti comunque relativi all' attuazione della presente legge, si applica il disposto dell' articolo 32 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Art. 16
 
I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici mediante il Bollettino Ufficiale della Regione e l' affissione sugli albi dei Comuni interessati.
Nei confronti dei beneficiari si applica la disposizione dell' articolo 1 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Art. 16 bis
 
Eventuali ulteriori proroghe al termine per la presentazione delle domande, di cui all' articolo 3, primo comma, della presente legge, protratto con l' articolo 4 della legge regionale 24 settembre 1976, n. 56, sono concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, primo comma, L. R. 64/1976