LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VI ter
 Contributi in conto capitale per la realizzazione di
indispensabili opere di urbanizzazione primaria
nei Comuni disastrati.
Art. 12 ter
Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive nelle zone più colpite dagli eventi sismici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via eccezionale ai Comuni dichiarati disastrati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 un contributo in conto capitale nella misura massima del 100% della spesa per la realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria a servizio di insediamenti piccolo industriali e artigianali.
Per la concessione e l' erogazione di detti contributi saranno seguite le disposizioni della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1977.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, primo comma, L. R. 49/1978
Art. 12 quater
Non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali i progetti ed elaborati delle opere di infrastrutture tecniche e servizi che saranno realizzate con i contributi previsti dagli articoli 12 e 12 ter della presente legge, nonché con quelli previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, assistiti da contributi integrativi della Comunità Economica Europea.
Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali prevedono l' approvazione dei progetti delle opere, essa è sostituita ad ogni effetto di legge dalla deliberazione del progetto esecutivo da parte dell' Ente interessato, divenuta efficace.
I progetti devono essere corredati dal parere favorevole dell' ufficio tecnico dell' Ente o, in mancanza, del libero professionista che ha provveduto alla stesura del progetto stesso e, nel caso di opere igienico - sanitarie, dal parere favorevole dell' Ufficiale sanitario territorialmente competente con riguardo all' ubicazione dell' opera progettata.
Fatte salve le disposizioni per le zone sismiche vigenti nel Friuli - Venezia Giulia, la progettazione e l' esecuzione delle opere di cui al primo comma non sono soggette a pareri, approvazioni, nulla - osta ed altri eventuali controlli tecnici in qualsiasi modo previsti dalle leggi statali e regionali, eccezion fatta per i provvedimenti degli organi statali da emettersi nell' esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, primo comma, L. R. 49/1978