LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VI quater
 Contributi alle Camere di commercio di Udine e Pordenone
per gli adempimenti di cui all' articolo 4.
Art. 12 quinquies
 
Allo scopo di sopperire alle spese sostenute per l' accertamento dei danni, ivi compresi i compensi spettanti agli esperti di cui al terzo comma dell' articolo 4 della presente legge, e per l' istruttoria e liquidazione delle domande di cui alla presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e a quella di Pordenone un contributo straordinario, rispettivamente di lire 125 milioni e di lire 25 milioni.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976