LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Contributi ai Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese
industriali e commerciali delle province di Udine
e Pordenone e all' ESA per favorire il credito a breve
termine.
Art. 8
 
Al fine di sopperire alle eccezionali esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali danneggiate o distrutte dal sisma dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, con un contributo straordinario di lire 1,5 miliardi, il << fondo rischi >> dei Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al Capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai suindicati Consorzi un contributo straordinario di lire 2,5 miliardi al fine di abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite dai Consorzi stessi a favore delle imprese situate nell' area delimitata ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
I limiti d' intervento e le modalità di concessione dei contributi sugli interessi verranno stabilite con decreto emanato dall' Assessore all' industria ed al commercio, d' intesa con l' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la IV Commissione consiliare permanente.
Note:
1Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 8, primo comma, L. R. 64/1976
2Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 20, primo comma, L. R. 66/1981
Art. 9
 
Per le stesse esigenze, di cui al precedente articolo, delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, è autorizzato l' apporto di lire 300 milioni al fondo di garanzia, costituito dall' ESA ai sensi del punto 5), comma terzo, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
È autorizzata, inoltre, a favore dell' ESA la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni per le finalità di cui al punto 1, comma terzo, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, per soddisfare le esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane danneggiate dal sisma.