LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III BIS
 
Art. 7 bis
 
Alle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che siano in attesa dell' erogazione dei mutui a medio termine agevolati di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere concessi contributi, per un periodo non superiore a due anni, sugli interessi delle operazioni di prefinanziamento effettuate sulla base del mutuo concesso.
La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente per ridurre al 7% il tasso di interesse.
Ai fini del precedente comma il contributo regionale sarà comunque riferito ad un tasso di interesse complessivo non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti.
L' ammontare dei prefinanziamenti ammessi a contributo non potrà superare l' 80% delle somme mutuate.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 7 ter
 
Le domande volte ad ottenere il contributo di cui all' articolo 7 bis devono essere presentate all' Assessorato dell' industria e commercio per il tramite dell' Istituto bancario interessato corredate da:
a) comunicazione dell' avvenuta concessione del mutuo da parte del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE;
b) lettera di concessione del prefinanziamento contenente tutte le modalità dell' operazione con la specificazione dell' importo concesso, della presumibile durata, del tasso applicato e degli estremi del conto appositamente istituito.

Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 7 quater
 
Il contributo è concesso dal Direttore regionale competente su fondi all' uopo somministrati mediante ordini di accreditamento emessi a favore del Direttore regionale medesimo.
La somministrazione dei fondi e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L' erogazione del contributo viene disposta alla fine di ogni trimestre per conto del beneficiario direttamente a favore degli Istituti bancari che hanno effettuato i prefinanziamenti previa presentazione da parte dei medesimi di:
a) copia dell' estratto conto trimestrale inviato al beneficiario del prefinanziamento contenente l' indicazione dell' importo prefinanziato tempo per tempo e dei relativi interessi addebitati;
b) estratto conto dal quale risulti il contributo in interessi posto a carico dell' Amministrazione regionale.

Qualora l' operazione di prefinanziamento venga perfezionata con un Istituto bancario diverso da quelli gestori del mutuo, copia degli atti di cui ai precedenti commi sarà trasmessa a questi ultimi Istituti di credito, unitamente alla disposizione irrevocabile del beneficiario con la quale autorizza il versamento delle erogazioni anche parziali del mutuo per l' estinzione del prefinanziamento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 7 quinquies
 
Le erogazioni anche parziali dei mutui devono essere utilizzate per l' estinzione o riduzione dei prefinanziamenti medesimi.
Nell' ipotesi di cui all' ultimo comma del precedente articolo 7 quater gli Istituti gestori del mutuo verseranno le singole quote sul conto appositamente istituito a nome del beneficiario.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976