LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Garanzia regionale per i mutui agevolati
Art. 7
 
I rischi derivanti dalla concessione alle imprese dei finanziamenti agevolati, di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono coperti da garanzia regionale, in attesa che alla copertura dei medesimi provveda lo Stato.
I rischi derivanti dalle operazioni di finanziamenti agevolati, di cui all' articolo 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono, altresì, coperti da garanzia regionale, in attesa che sia reso disponibile, con gli indispensabili stanziamenti, il fondo previsto dall' articolo 38 del DL 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
Ai fini di cui ai commi precedenti e per i periodi ivi considerati, gli Istituti mutuanti che dimostrino di aver sofferto perdite per capitale, interessi ed accessori, dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti, potranno chiedere all' Amministrazione regionale la reintegrazione di tali perdite sino alla misura del 100 per cento.