LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 9
 
Per le stesse esigenze, di cui al precedente articolo, delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, è autorizzato l' apporto di lire 300 milioni al fondo di garanzia, costituito dall' ESA ai sensi del punto 5), comma terzo, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
È autorizzata, inoltre, a favore dell' ESA la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni per le finalità di cui al punto 1, comma terzo, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, per soddisfare le esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane danneggiate dal sisma.