LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 7 ter
 
Le domande volte ad ottenere il contributo di cui all' articolo 7 bis devono essere presentate all' Assessorato dell' industria e commercio per il tramite dell' Istituto bancario interessato corredate da:
a) comunicazione dell' avvenuta concessione del mutuo da parte del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE;
b) lettera di concessione del prefinanziamento contenente tutte le modalità dell' operazione con la specificazione dell' importo concesso, della presumibile durata, del tasso applicato e degli estremi del conto appositamente istituito.

Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976