LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 7 bis
 
Alle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che siano in attesa dell' erogazione dei mutui a medio termine agevolati di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere concessi contributi, per un periodo non superiore a due anni, sugli interessi delle operazioni di prefinanziamento effettuate sulla base del mutuo concesso.
La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente per ridurre al 7% il tasso di interesse.
Ai fini del precedente comma il contributo regionale sarà comunque riferito ad un tasso di interesse complessivo non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti.
L' ammontare dei prefinanziamenti ammessi a contributo non potrà superare l' 80% delle somme mutuate.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976