Art. 4
All' erogazione dei contributi provvedono direttamente le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, rispettivamente, l' ESA, su fondi somministrati dall' Amministrazione regionale, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Presidenti degli enti medesimi.
La somministrazione dei fondi, mediante ordini di accreditamento, e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Gli Enti predetti avranno la facoltà di accertare, nei modi ritenuti più confacenti, l' esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di contributo. Tale accertamento è reso obbligatorio per contributi di importo superiore a lire 5 milioni e verrà effettuato da gruppi di 3 esperti designati dall' Assessorato regionale competente, dal Comune interessato e dall' Ente incaricato dell' erogazione dei contributi.
Copia del verbale di accertamento sarà trasmesso al competente Comune.
Contro l' accertamento è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione, sentita la speciale Commissione consiliare.