LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
All' erogazione dei contributi provvedono direttamente le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, rispettivamente, l' ESA, su fondi somministrati dall' Amministrazione regionale, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Presidenti degli enti medesimi.
La somministrazione dei fondi, mediante ordini di accreditamento, e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Gli Enti predetti avranno la facoltà di accertare, nei modi ritenuti più confacenti, l' esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di contributo. Tale accertamento è reso obbligatorio per contributi di importo superiore a lire 5 milioni e verrà effettuato da gruppi di 3 esperti designati dall' Assessorato regionale competente, dal Comune interessato e dall' Ente incaricato dell' erogazione dei contributi.
Copia del verbale di accertamento sarà trasmesso al competente Comune.
Contro l' accertamento è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione, sentita la speciale Commissione consiliare.