LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
Per ottenere tale contributo, le imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio, e le imprese artigiane all' ESA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda dev' essere corredata:
- da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - resa nei modi previsti dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - nella quale siano indicati i danni subiti;
- da una dichiarazione con cui l' impresa si impegna a reimpiegare il contributo richiesto per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro;
- da una attestazione del Sindaco del Comune, dalla quale risulti che l' impresa sia fra quelle interamente o parzialmente danneggiate dal sisma.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell' articolo 2, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione, debitamente autentica, del proprietario o comproprietario del fabbricato danneggiato, con la quale l' interessato autorizza il reimpiego del contributo nel ripristino dell' immobile destinato ad attività produttiva e di servizi e si impegna al mantenimento dello stesso in godimento all' impresa, ferme restando le preesistenti condizioni contrattuali di locazione almeno per un biennio dall' avvenuto ripristino dell' attività.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 56/1976
2Parole sostituite al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 64/1976
3Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 5, primo comma, L. R. 64/1976