LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2 bis
 
Il contributo di cui all' articolo precedente può altresì essere concesso - in misura non superiore a lire 2 milioni - a titolo di indennizzo dei danni subiti senza obbligo di reimpiego, qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare e/o dei familiari coadiuvanti impediscano la ripresa della attività.
Il contributo, di cui al precedente comma, è subordinato, per gli esercenti il commercio al minuto nelle varie forme d' uso e l' attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, alla rinuncia dell' autorizzazione amministrativa o della licenza relativa ai preesistenti esercizi di vendita.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 64/1976