Art. 2
Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali nelle zone delimitate ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che, per effetto dei movimenti tellurici dell' anno 1976, abbiano subito danni, è concesso un contributo a fondo perduto, da reimpiegare per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro.
Il reimpiego è ammesso anche in beni diversi da quelli distrutti o danneggiati, purché attinenti alla medesima attività svolta al momento del danno, e per l' eventuale insediamento in locali provvisori.
Il contributo è riferito al danno subito dalle imprese per la distruzione totale o parziale di immobili, impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte e sarà liquidato e corrisposto con le modalità e previ gli eventuali accertamenti indicati negli articoli seguenti.
Il contributo di cui ai commi precedenti può essere riferito, altresì, ai danni subiti dalle imprese ai fabbricati destinati ad attività produttive, i quali risultavano all' epoca del sisma in proprietà o in comproprietà di uno o più familiari del titolare dell' impresa non partecipanti alla stessa, ovvero, nel caso di società di persone, anche di uno solo dei soci, ovvero, ancora, in proprietà di terzi soggetti estranei all' impresa.
Nel caso di imprese commerciali e turistiche, la cui titolarità nell' autorizzazione amministrativa o nella licenza risulti trasferita in forza di un contratto di locazione, il locatore, se proprietario dell' immobile, delle attrezzature e dell' arredamento, ha titolo ad accedere al contributo, di cui al presente articolo, per i danni subiti dalle cose locate di sua proprietà.
Nel caso che l' entità del danno non superi l' importo di lire 5 milioni, il contributo è fissato in misura pari al danno subito.
Nel caso, invece, che l' entità del danno sia superiore a lire 5 milioni, sulla parte eccedente il contributo è commisurato al 30% del danno nell' ipotesi di complessi economici interamente danneggiati ed al 20% nell' ipotesi di complessi economici parzialmente danneggiati.
Per complesso economico di cui al comma precedente si intende un' unità aziendale che presenta - in modo attuale e simultaneo - unità organica dei beni, autonomia funzionale e capacità, anche potenziale, di reddito autonomo.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 64/1976
2Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 64/1976
3Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 64/1976
4Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 64/1976
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, L. R. 49/1978