LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 17
 
Per far fronte agli oneri previsti dagli articoli 2 e 2 bis della presente legge, vengono istituiti "per memoria" nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976:
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 5972 con la seguente denominazione: << Contributi a fondo perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese artigiane, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi tellurici dell' anno 1976 >>;
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6627 con la seguente denominazione: << Contributi a fondo perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi tellurici dell' anno 1976.

Per far fronte agli oneri previsti dall' articolo 7 della presente legge, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XIII - il capitolo 6061 con la seguente denominazione: << Eventuali oneri derivanti da garanzie assunte dalla Regione sui mutui agevolati di cui agli articoli 2 e 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, numero 336. >>
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 17, primo comma, L. R. 64/1976