LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12 ter
Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive nelle zone più colpite dagli eventi sismici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via eccezionale ai Comuni dichiarati disastrati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 un contributo in conto capitale nella misura massima del 100% della spesa per la realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria a servizio di insediamenti piccolo industriali e artigianali.
Per la concessione e l' erogazione di detti contributi saranno seguite le disposizioni della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1977.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, primo comma, L. R. 49/1978