Art. 12 quater
Non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali i progetti ed elaborati delle opere di infrastrutture tecniche e servizi che saranno realizzate con i contributi previsti dagli articoli 12 e 12 ter della presente legge, nonché con quelli previsti dalla
legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, assistiti da contributi integrativi della Comunità Economica Europea.
Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali prevedono l' approvazione dei progetti delle opere, essa è sostituita ad ogni effetto di legge dalla deliberazione del progetto esecutivo da parte dell' Ente interessato, divenuta efficace.
I progetti devono essere corredati dal parere favorevole dell' ufficio tecnico dell' Ente o, in mancanza, del libero professionista che ha provveduto alla stesura del progetto stesso e, nel caso di opere igienico - sanitarie, dal parere favorevole dell' Ufficiale sanitario territorialmente competente con riguardo all' ubicazione dell' opera progettata.
Fatte salve le disposizioni per le zone sismiche vigenti nel Friuli - Venezia Giulia, la progettazione e l' esecuzione delle opere di cui al primo comma non sono soggette a pareri, approvazioni, nulla - osta ed altri eventuali controlli tecnici in qualsiasi modo previsti dalle leggi statali e regionali, eccezion fatta per i provvedimenti degli organi statali da emettersi nell' esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, primo comma, L. R. 49/1978