LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12 bis
 
A favore delle imprese contemplate dall' articolo 2 della presente legge, che siano site nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, il contributo sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 è elevato al 15%.
Per quanto riguarda le imprese artigiane le domande di contributo di cui all' articolo 4 della citata legge devono essere presentate alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell' Artigianato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
2Primo comma sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 39/1979