LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12
 
Allo scopo di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività produttive nella zona maggiormente colpita dal sisma dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona Pedemontana dell' Alto Friuli, con sede in Gemona, un contributo straordinario << una tantum >> di lire 4 miliardi per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, nonché per l' acquisizione di aree da cedere successivamente per iniziative economiche.
Il relativo programma d' investimenti dovrà essere concordato con la competente Comunità montana.
Per gli scopi di cui al primo comma l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo straordinario " una tantum" rispettivamente: al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese, con sede in Spilimbergo, lire 700 milioni; al Comune di Maniago, lire 300 milioni e al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, lire 300 milioni.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere impiegati anche per la realizzazione di fabbricati da adibire a servizi sociali, utilizzabili, in via provvisoria, anche per la dimora degli operai.
Note:
1Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 13, secondo comma, L. R. 64/1976
2Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, primo comma, L. R. 49/1978