Art. 12
Allo scopo di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività produttive nella zona maggiormente colpita dal sisma dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona Pedemontana dell' Alto Friuli, con sede in Gemona, un contributo straordinario << una tantum >> di lire 4 miliardi per le finalità previste dalla
legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, nonché per l' acquisizione di aree da cedere successivamente per iniziative economiche.
Il relativo programma d' investimenti dovrà essere concordato con la competente Comunità montana.
Per gli scopi di cui al primo comma l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo straordinario " una tantum" rispettivamente: al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese, con sede in Spilimbergo, lire 700 milioni; al Comune di Maniago, lire 300 milioni e al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, lire 300 milioni.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere impiegati anche per la realizzazione di fabbricati da adibire a servizi sociali, utilizzabili, in via provvisoria, anche per la dimora degli operai.
Note:
1Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 13, secondo comma, L. R. 64/1976
2Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, primo comma, L. R. 49/1978