LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 giugno 1976, n. 22

Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/07/1976
Materia:
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 1
 
Al fine di promuovere, potenziare e valorizzare gli istituti di autonomia locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente una assegnazione forfettaria straordinaria alle Associazioni di Enti locali, anche nel caso in cui i relativi Statuti prevedano la possibilità di adesione alle Associazioni medesime di singoli amministratori e cittadini, per fronteggiare le spese di funzionamento che dette Associazioni devono sostenere per lo svolgimento della loro attività e per l' attuazione degli scopi previsti nei rispettivi Statuti, nonché per l' espletamento, con il coordinamento dell' Assessorato regionale degli enti locali, di attività informative didattiche in materia giuridico - amministrativa o tecnica, a beneficio degli amministratori e dei funzionari degli enti locali, di cui al primo comma, punto 2), dell' articolo 18 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come modificata con l' articolo 18 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
Le provvidenze di cui al presente articolo si applicano anche al Comitato regionale delle imprese pubbliche degli enti locali ( CRIPEL ).
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 20/1979
2Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 20/1979
3Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, secondo comma, L. R. 20/1979