LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 1976, n. 17

Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/06/1976
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Approvvigionamento di abitazioni mobili
o ad elementi componibili
Art. 9
L' Amministrazione regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare speciale, a stipulare con ditte specializzate contratti di acquisto, di noleggio o di leasing, a trattativa privata, per la fornitura e la messa in opera di abitazioni mobili o ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie senza tetto, ivi comprese le infrastrutture necessarie.
L' entità della fornitura è determinata sulla base di elenchi di famiglia da alloggiare, predisposti dalle Amministrazioni comunali.
Note:
1Articolo interpretato da art. 14, primo comma, L. R. 3/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, terzo comma, L. R. 3/1979 con effetto, ex articolo 15 della medesima legge, dal 1° gennaio 1979.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 2/1982
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 2/1982