LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 1976, n. 17

Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/06/1976
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12
 
Per gli oneri previsti dall' articolo 2 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l' esercizio 1976, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III, il capitolo 434 con la denominazione: << Spese e compensi per incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, ivi comprese quelle per il pagamento del trattamento di missione a personale estraneo all' Amministrazione >>.
Gli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 4 della presente legge faranno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene sostituita con la seguente: << Contributi in conto capitale sulla spesa necessaria per la riparazione di edifici non irrimediabilmente danneggiati >>.
Per gli oneri previsti dall' articolo 9 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l' esercizio 1976, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria IX, il capitolo 5232 con la denominazione: << Spese per la fornitura e messa in opera di abitazioni mobili o ad elementi componibili da destinare ad alloggi per le famiglie senza tetto, comprese le infrastrutture >>.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.