LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1973, n. 38

Provvedimenti regionali a sollievo dei maggiori oneri tributari, incidenti sulla esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1973
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 3
 
Il contributo straordinario integrativo è concesso a domanda dell' ente interessato, con decreto dell' Assessore ai lavori pubblici.
La determinazione del contributo straordinario integrativo è fatta, in via provvisoria, sulla base dell' ammontare della spesa già riconosciuta ammissibile ai fini della concessione del contributo principale. Alla determinazione definitiva si provvede, poi, in base agli atti di contabilità finale e di collaudo, regolarmente approvati.