LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1973, n. 38

Provvedimenti regionali a sollievo dei maggiori oneri tributari, incidenti sulla esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1973
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
 
Riguardo alle opere per le quali sia previsto un contributo regionale, viene compreso nella spesa ammissibile a contributo anche l' onere che il soggetto beneficiario debba assumersi, a titolo di rivalsa, in dipendenza dell' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell' art. 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.