LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 aprile 1972, n. 18

Provvedimenti in materia di trasporti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1972
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 2
 
Le sovvenzioni e i contributi di cui all' articolo precedente possono essere concessi ad enti pubblici, compresi i Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l' organizzazione e lo sviluppo dei trasporti o che abbiano assunto od assumano iniziative rivolte a favorire il conseguimento di tali obbiettivi.
Le sovvenzioni e i contributi sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato ai trasporti, sentiti gli Assessori interessati e, in particolare, quando trattasi degli oggetti di cui alla lettera d) dell' articolo precedente, l' Assessore ai lavori pubblici e l' Assessore all' urbanistica.
Alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore da lui delegato.
Le sovvenzioni e i contributi sono erogati con le modalità stabilite nei decreti di concessione.
Il controllo sull' impiego delle sovvenzioni e dei contributi viene effettuato dal Servizio regionale dei trasporti.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 49/1973
2Parole sostituite al primo comma da art. 16, comma 4, L. R. 12/2003