LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

CAPO II ter
 Beni silvo-pastorali
Art. 9 ter
 (Disciplina dei beni silvo-pastorali)
1. I beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali possono essere dati in locazione, in affitto o in concessione solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di pubblico interesse per un importo che sia superiore a 50 euro annui, ferme restando le ipotesi di gratuità. Il contraente o il concessionario sono individuati mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet della Regione; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati, previo avviso, nell'unico richiedente o in quello che abbia presentato la migliore offerta. La proroga può essere disposta direttamente a favore degli interessati qualora già prevista nell'atto in scadenza, ovvero a fronte di eventi non imputabili al contraente o al concessionario.
2. La locazione, l'affitto e la concessione dei beni di cui al comma 1 non vengono effettuati nell'esercizio di attività imprenditoriale. I canoni riscossi a fronte di detti atti non si configurano come corrispettivi di prestazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
3. L'uso temporaneo dei beni di cui al comma 1 può avvenire solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di interesse pubblico ed è disciplinato con apposito regolamento regionale che fissa anche i criteri per il calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo può essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale.
4. Ai beni indicati al comma 1 si applicano le altre disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'eventuale cauzione è stabilita nella misura pari a un quarto del canone annuo.
5 bis.  
( ABROGATO )
5 ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 13, comma 8, lettera a), L. R. 9/2008
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 8, lettera b), L. R. 9/2008
3Articolo aggiunto da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007
4Nuova partizione contenente l'art. 9 ter, aggiunta da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007
5Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 23, L. R. 17/2008
6Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 69, L. R. 18/2011
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 81, comma 1, L. R. 21/2013
8Parole sostituite al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 11/2014
9Parole soppresse al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 11/2014
10Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
11Comma 5 bis abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
12Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 4, lettera c), L. R. 24/2016