LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 6 bis 1
 (Dismissione di terreni agricoli e a vocazione agricola)
1. I terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dell'Amministrazione regionale o di suoi organismi strumentali possono essere locati o alienati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro.
2. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)).
3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144).
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5 bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
5. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), e dall'articolo 5 bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 228/2001.
6. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 185/2000.
7. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) viene acquisito preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 156, comma 1, L. R. 7/2025