Art. 6 bis 1
(Dismissione di terreni agricoli e a vocazione agricola)
1. I terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dell'Amministrazione regionale o di suoi organismi strumentali possono essere locati o alienati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro.
2. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)).
7. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) viene acquisito preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 156, comma 1, L. R. 7/2025