LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 4 ter
 (Programmazione triennale delle dismissioni immobiliari)
1. La Giunta regionale adotta il programma triennale delle dismissioni immobiliari avente ad oggetto gli immobili di proprietà regionale che non rivestono più carattere di utilità.
2. Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e viene aggiornato annualmente.
3. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale.
4. Il programma può prevedere per ciascun immobile che la procedura di alienazione sia preceduta dalla richiesta di variazione urbanistica.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 155, comma 1, L. R. 7/2025