LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 3
 
I lavori di manutenzione e di sistemazione, per i quali si sia prevista una spesa non superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, possono essere direttamente disposti dall' Assessore alle finanze o, per sua delega, dal Direttore regionale dei Servizi amministrativi dell' Assessorato delle finanze.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 75/1980
2Parole sostituite al primo comma da art. 45, primo comma, L. R. 25/1985
3Parole sostituite al primo comma da art. 87, comma 1, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
4Parole sostituite al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 23/1997