LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 9 bis
 
1. L'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione può essere accordato mediante concessione.
2. L'atto di concessione, adottato con decreto del Direttore di servizio competente, previa deliberazione della Giunta regionale qualora il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cinquemila euro, oneri fiscali esclusi, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.
2 bis. L'atto di concessione in uso temporaneo è disposto dal Direttore di Servizio competente e stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.
2 ter. Ai fini della presente legge, si considera concessione in uso temporaneo quella con durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno, anche non consecutivi.
3. La concessione può essere disposta a titolo gratuito per Comuni, Province, Enti montani, Enti gestori dei parchi naturali regionali, Enti e organismi strumentali della Regione, Amministrazioni statali, ovvero con particolari agevolazioni nei confronti di Enti pubblici.
4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.
5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni concessi spettano all'Ente concessionario a decorrere dalla data di consegna dei beni, a eccezione degli oneri di gestione degli spazi assegnati a favore di enti strumentali e società in house in immobili direttamente utilizzati dall’Amministrazione regionale.
5 bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.
5 ter. Per quanto non diversamente previsto dal capo II della presente legge trova applicazione, ove compatibile, quanto disposto in materia di concessione in uso dal decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato).
Note:
1Nuova partizione contenente l'articolo 9 bis aggiunta da art. 2, comma 7, L. R. 13/2002
2Comma 2 sostituito da art. 7, comma 44, L. R. 1/2004
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 15, lettera b), L. R. 12/2009
4Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 14, L. R. 18/2011
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 14, L. R. 18/2011
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 8, L. R. 27/2014
7Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 4, L. R. 14/2016
8Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 4, L. R. 14/2016
9Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
10Comma 5 ter aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 8/2022
11Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 1, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.