LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 5
1. L' Amministrazione regionale ha facoltà  di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, a favore di Enti strumentali della Regione, enti del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari e Università  degli studi della regione, purché da parte dei cessionari sia assunto l'obbligo di utilizzare i beni ceduti per finalità di pubblico interesse, nei modi che sono precisati negli atti di cessione. Gli atti di cessione prevedono altresì i termini di rendicontazione delle modalità di utilizzo per finalità di pubblico di interesse.
1.1. Nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e al fine di consentire la valorizzazione e l'ottimale gestione degli immobili ceduti, l'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita ai soggetti indicati al comma 1 anche per utilizzi che prevedano forme di cooperazione tra pubblico e privato.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire a titolo gratuito su beni immobili compresi nel patrimonio disponibile regionale diritti reali di servitù e di superficie a favore dei soggetti e con gli obblighi di utilizzo di cui al comma 1.
1 ter.Qualora i beni di cui al comma 1 non vengano più utilizzati per finalità di interesse pubblico, i beni stessi sono retrocessi al patrimonio regionale, ovvero, su autorizzazione della Giunta regionale, possono essere alienati dall'ente proprietario con l'obbligo di trasferire al bilancio regionale il ricavato della vendita al netto dei costi sostenuti dall'ente medesimo per le addizioni e gli interventi di straordinaria manutenzione effettuati. La Giunta regionale, su richiesta del cessionario, può autorizzare l'utilizzo di tutto o di parte del ricavato della vendita per l'acquisto di un nuovo immobile, o per la ristrutturazione, ampliamento, adeguamento, manutenzione straordinaria di altro immobile di proprietà del cessionario, a condizione che, conclusi gli eventuali lavori, quest'ultimo immobile sia destinato a finalità di pubblico interesse per le quali i beni alienati sono stati ceduti al cessionario ai sensi del comma 1. Il concessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti.
1 quater. I beni di cui al comma 1, su autorizzazione della Giunta regionale, possono altresì essere ceduti in permuta con altri beni purché la permuta risulti necessaria per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico individuate nell'atto. Il cessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti per la permuta.
2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 e la costituzione dei diritti reali di cui al comma 1 bis avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. Il decreto di cui al comma 2 ed il relativo verbale di consegna costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti e dei diritti reali costituiti.
3 bis. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, può autorizzare il cambio della finalità di interesse pubblico precisata negli atti di cessione.
4. Ai soggetti indicati nel comma 1 ed agli organismi strumentali della Regione, nonché alle Amministrazioni statali i medesimi beni immobili possono venir concessi anche in comodato ovvero in uso gratuito.
5.L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere in uso, con particolari agevolazioni, terreni, edifici e locali di proprietà dell'Amministrazione stessa ad enti, associazioni, società sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI ed istituzioni che svolgano una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale, sportivo ed assistenziale.
5 bis. Per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui al comma 5 e di cui all'articolo 9 bis, comma 1, l'Amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare.
5 bis 1. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di soggetti pubblici o enti strumentali degli stessi, sulla base di protocolli d'intesa, convenzioni o accordi, comunque denominati, volti ad esercitare funzioni di competenza regionale.
5 bis.1.1 Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, a fronte di eventi giudicati di particolare rilevanza regionale.
5 bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.
Note:
1Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 54/1990
2Parole sostituite al secondo comma da art. 106, comma 1, L. R. 47/1993
3Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 23/1997
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 106, L. R. 2/2000
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 107, L. R. 2/2000
7Comma 5 bis aggiunto da art. 15, comma 7, L. R. 13/2000
8Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 56, L. R. 3/2002
9Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 57, L. R. 3/2002
10Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 58, L. R. 3/2002
11Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 63, L. R. 1/2003
12Comma 1 quater aggiunto da art. 8, comma 63, L. R. 1/2003
13Comma 1 interpretato da art. 7, comma 45, L. R. 1/2004
14Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 2/2006
15Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 21, lettera a), L. R. 17/2008
16Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 14, comma 21, lettera b), L. R. 17/2008
17Parole aggiunte al comma 4 da art. 14, comma 15, lettera a), L. R. 12/2009
18Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 21, L. R. 12/2010
19Comma 5 interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 11/2011
20Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 17/2011
21Comma 5 bis 1 aggiunto da art. 16, comma 11, L. R. 18/2011
22Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 27/2014
23Parole aggiunte al comma 4 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 27/2014
24Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 27/2014
25Comma 5 bis .2 aggiunto da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
26Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 22, lettera a), L. R. 37/2017
27Comma 1 .1 aggiunto da art. 11, comma 22, lettera b), L. R. 37/2017
28Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 22, lettera c), L. R. 37/2017
29Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 3, L. R. 14/2018
30Parole sostituite al comma 1 ter da art. 12, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
31Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 15/2020
32Comma 5 bis .1.1 aggiunto da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 15/2020