LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1969, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1969
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche

Art. 13
All' art. 47 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è premesso il seguente nuovo comma:
<< Alla costituzione, al riconoscimento, alla soppressione, alla fusione e ad ogni altra modifica degli Istituti Autonomi Case Popolari, nonché all' approvazione e modifica degli statuti degli Istituti medesimi provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Nelle stesse forme si provvede agli adempimenti previsti al II comma dell' art. 11 del RD 30 aprile 1936, n. 1031. >>

Note:
1Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 75/1982
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.