LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 agosto 1968, n. 30

Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale - Istituzione dell' Assessorato dell' urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/09/1968
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 22
 
Le spese di personale derivanti dall' applicazione degli articoli 16 e 19 della presente legge faranno carico, per i rispettivi assegni, compensi ed indennità, ai capitoli 31, 33, 37 e 38 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 21 della presente legge faranno carico, per l' esercizio finanziario 1968, al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. Gli oneri per gli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali di detti esercizi.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 è istituito << per memoria >> il capitolo 494 con la seguente denominazione: << Spese, compensi e diritti per liti ed arbitraggi (spesa obbligatoria) >>.
Tale capitolo viene incluso nell' elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968, approvato con l' art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1968, numero 3.
Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 20 della presente legge faranno carico, per l' esercizio finanziario 1968, al precitato capitolo 494 e, per gli esercizi successivi, ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.