LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 agosto 1968, n. 30

Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale - Istituzione dell' Assessorato dell' urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/09/1968
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 21
 
Con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le pubbliche Amministrazioni di appartenenza, nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi che ne regolano il rispettivo stato giuridico, possono essere chiamati a collaborare con la struttura direzionale di cui all'articolo 18, singolarmente o riuniti in Commissioni, con incarichi a tempo determinato, per lo studio di speciali problemi legislativi o giuridici e per consultazioni particolarmente impegnative, persone che appartengono od abbiano appartenuto ad una delle seguenti categorie: professori od assistenti universitari, magistrati dell' ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative, liberi professionisti, nonché impiegati pubblici, anche a riposo, particolarmente esperti nelle materie da trattare. Con la stessa deliberazione o con altre successive, sono determinati i compensi da corrispondere in relazione all' importanza del lavoro affidato, osservate, in quanto applicabili, le tariffe forensi per prestazioni stragiudiziali.
Note:
1Parole sostituite al da art. 12, comma 10, lettera e), L. R. 20/2015