LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 giugno 1967, n. 8

Modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/06/1967
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 1
 
L' indennità di presenza, di cui all' articolo 19, secondo comma, dello Statuto regionale, - dalla data di entrata in vigore della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078 e per tutti gli effetti da questa previsti -, si intende sostitutiva dell' indennità di carica, di cui all' articolo 3, primo comma, n. 1, della stessa legge.