LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/1967
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

PARTE VI
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 68
 Disposizioni finanziarie
Le spese derivanti dalla applicazione degli articoli 53 e 54 della presente legge faranno carico ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi:
- capitoli 69 e 436 per il funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 11 e 14;
- capitoli 69 e 320 per il funzionamento del Comitato di cui all' articolo 32;
- capitoli 69 e 70 per il funzionamento del Comitato di cui all' articolo 42.

Gli oneri delle spese di personale di cui all' articolo 67 della presente legge faranno carico, per i rispettivi assegni ed indennità, ai capitoli 421, 422, 423, 424, 425 e 426 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri per il funzionamento degli Uffici periferici indicati nell' articolo 16 della presente legge faranno carico ai capitoli 432, 433 e 434 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 38 della presente legge faranno carico al capitolo 435 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
- Cap. 497 << Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 42 RD 18 novembre 1923, n. 2440) >>, lire 90.000.000
in aumento
- Cap. 421 << Stipendi ed altri assegni fissi, compresi i rimborsi e gli oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali degli impiegati, nuovi assunti e comandati, in servizio presso l' Assessorato dei lavori pubblici (Spesa fissa ed obbligatoria) >>lire 45.000.000
- Cap. 422<< Compensi per lavoro straordinario agli impiegati, nuovi assunti e comandati, in servizio presso l' Assessorato dei lavori pubblici (articolo 1 DLP 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) >> lire 3.000.000
- Cap. 423 << Indennità di primo impianto al personale, nuovo assunto e comandato, in servizio presso l' Assessorato dei lavori pubblici (articolo 4 LR 21 novembre 1964, n. 3, e LR 1 luglio 1966, n. 11) (Spesa obbligatoria) >>lire 4.000.000
- Cap. 424 << Indennità ad personam al personale comandato in servizio presso l' Assessorato dei lavori pubblici (articolo 2 LR 21 novembre 1964, n. 3) (Spesa obbligatoria) >> lire 2.000.000
- Cap. 425 << Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti, per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso l' Assessorato dei lavori pubblici (articolo 6 DLP 27 giugno 1946, n. 19) >> lire 2.500.000
- Cap. 432 << Spese per l' acquisto di mobili, macchine da scrivere ed altre macchine, apparecchiature ed impianti occorrenti per l' attrezzatura degli uffici >>lire 25.000.000
- Cap. 433 << Spese per l' acquisto, l' esercizio, l' assicurazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto >> lire 5.000.000
- Cap. 434 << Spese per l' acquisto di materiale di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e riproduzioni grafiche, di rilegature ed altre varie di ufficio e di economato >>lire 3.500.000
Totale lire90.000.000


Alla presunta maggiore spesa annua di lire 400 milioni per gli esercizi futuri, si provvederà con l' incremento previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta generale sull' entrata assegnata alla Regione ai sensi dell' articolo 49, punto 5, dello Statuto regionale.
Art. 69
 Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.