LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/1967
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 37
 Materie di competenza comune
Sugli affari appresso elencati deve essere sentito il parere sia del Comitato tecnico regionale, sia del Comitato consultivo per le bonifiche:
1) classificazione dei comprensori di bonifica integrale, delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, delimitazione dei bacini montani, variazione dei rispettivi perimetri;
2) piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani;
3) opere idrauliche non incluse nei piani generali di cui al precedente numero 2);
4) progetti di regolamenti concernenti opere pubbliche regionali;
5) progetti di disciplinari - tipo per l' esecuzione di opere regionali.

Note:
1Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 29/1969