LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  18/10/1967
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 18
 Attribuzioni dell' Assessorato dell' agricoltura,
delle foreste e dell' economia montana
Nell' esercizio delle attribuzioni demandategli dall' articolo 7 della LR 31 agosto 1964, n. 1, l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana cura la trattazione degli affari concernenti la classificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana e la formazione dei piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, dei piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani, dei piani di riordino fondiario, dei piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie, dei piani economici delle proprietà silvo - pastorali della Regione e degli Enti, nonché la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale ed ogni altro adempimento concernente le bonifiche ed i miglioramenti fondiari.
Salvo che sia diversamente disposto nel presente Titolo, l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana svolge, infine, per quanto di competenza della Regione, ogni altra funzione amministrativa che, riguardo ad opere o lavori attinenti alle materie elencate nell' articolo 4, n. 2, dello Statuto, le leggi statali demandano al Ministero dell' agricoltura e delle foreste.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 6, primo comma, L. R. 29/1969