LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/1967
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1968
2Parole sostituite al secondo comma da art. 27 bis, primo comma, L. R. 22/1968
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, primo comma, L. R. 29/1969
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, quarto comma, L. R. 29/1969
5Quarto comma abrogato implicitamente da art. 17, primo comma, L. R. 29/1969
6Parole sostituite al secondo comma da art. 12, primo comma, L. R. 36/1971
7Parole sostituite al terzo comma da art. 12, secondo comma, L. R. 36/1971
8Parole soppresse al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 45/1971
9Integrata la disciplina del secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 49/1973
10Parole sostituite al secondo comma da art. 6, primo comma, L. R. 49/1973
11Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
12Per l' esercizio in via transitoria delle funzioni del Comitato vedi articolo 44, secondo comma, L.R. 24/78, come aggiunto da articolo 1, secondo comma, L.R. 60/78.