LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/08/1967
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 4
 Contributi per il miglioramento ed il perfezionamento
dei mezzi di produzione zootecnica e per la valorizzazione
dei prodotti
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) nel Friuli - Venezia Giulia e ad altri Enti, che si propongano di contribuire all' incremento della produzione zootecnica, nonché ai titolari di aziende agricole singole, aventi indirizzo zootecnico, alle cooperative agricole ed alle organizzazioni di allevatori, contributi in conto capitale:
1) per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l' allevamento del bestiame, comprese le infrastrutture ritenute necessarie per la migliore funzionalità degli impianti e gli alloggi degli addetti all' allevamento del bestiame quando trattisi di cooperative;
2) per la costruzione, l' ampliamento e l'acquisto di impianti e di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali;
3) per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo al servizio di attività zootecniche, nonché per la costruzione di lattodotti, di essiccatoi di foraggi e di granella di cereali, di silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico, di impianti per la produzione di mangimi;
4) per la provvista di attrezzature e macchinari, volti ad incrementare ed a migliorare le produzioni foraggere, nonché ad agevolare le operazioni di raccolta e di trasporto delle produzioni stesse;
5) per la costruzione, l' ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l' allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani e di quelli ritenuti idonei alla premonticazione ed alla postmonticazione, nonché per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli;
6) per l' acquisto, da parte di Comuni e loro Consorzi, di Comunità montane, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessarie al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione (compreso lo sgombero delle nevi) delle strade interpoderali situate nei territori montani.

I contributi previsti dal precedente comma, quando non siano destinati a titolari di aziende agricole singole, potranno essere concessi:
a) in misura non superiore all' 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, se le iniziative debbano attuarsi nei territori dei Comuni dichiarati montani od inclusi nei comprensori di bonifica montana, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
b) in misura non superiore al 70 per cento di detta spesa, se le iniziative debbano attuarsi nei territori classificati collinari a rilevante depressione economica, di cui all' articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni;
c) in misura non superiore al 60 per cento di detta spesa, se le iniziative debbano attuarsi nel restante territorio regionale.

I contributi previsti dal 1 comma, quando siano, invece, a favore di titolari di aziende agricole singole, potranno essere concessi:
- ove le iniziative debbano essere attuate nei territori montani di cui alla lett. a) del precedente comma, in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, se trattisi di coltivatori diretti e di titolari di piccole aziende e di malghe, ed in misura non superiore al 50 per cento, se trattisi di titolari di medie o di grandi aziende;
- ove le iniziative debbano essere attuate nel restante territorio regionale, in misura non superiore al 50 per cento di detta spesa, se trattisi di coltivatori diretti o di titolari di piccole aziende, ed in misura non superiore al 35 per cento, se trattisi di titolari di medie o di grandi aziende.

I contributi a favore dei titolari di aziende agricole singole non potranno, comunque, superare complessivamente il 25 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge.
Relativamente alle iniziative che comportino la esecuzione di lavori o di opere, nella spesa ammissibile a contributo, ai sensi dei precedenti commi, viene compresa una quota non superiore al 7 per cento del costo dei lavori e delle opere, per spese generali e di collaudo.
Note:
1Derogata la disciplina del quarto comma da art. 4, terzo comma, L. R. 44/1969
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 12, primo comma, L. R. 18/1974
3Derogata la disciplina del quarto comma da art. 14, primo comma, L. R. 18/1974
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, primo comma, L. R. 58/1975
5Parole sostituite al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 58/1975
6Parole aggiunte al primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 58/1975
7Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, primo comma, L. R. 58/1975
8Derogata la disciplina del secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 58/1979
9Parole sostituite al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 42/1980
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, L. R. 79/1981
11Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 10/1987
12Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 10/1987
13Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 10/1987
14Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 68/1988
15Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
16L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
17Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.