LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/08/1967
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 14
 Disposizioni finanziarie
Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' esercizio 1967 e di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1976.
La spesa di lire 800 milioni relativa all' esercizio finanziario 1967 viene ripartita nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo nei seguenti capitoli che si istituiscono con le denominazioni a fianco di ciascuno indicate:
(Titolo I - spese correnti)Categoria IV - Trasferimenti(per le finalità dell' art. 1)
- Cap. 341 Concorso nelle spese di gestione delle organizzazioni di allevatori e concessione alle stesse di sovvenzioni e sussidi per la realizzazione delle varie iniziative rivolte alle finalità della legge L. 50.000.000
(per le finalità degli articoli 9 e10)
- Cap. 342 Concorso nelle spese per l' istituzione el' impianto di un Centro regionale di inseminazione artificiale e di eventuali Sezioni.Borse di studio e sovvenzioni a Istituti universitari e tecnici agrari, nonché ad Istituti e Stazioni sperimentali, per apporti di studio e di sperimentazione su problemi zootecniciL. 50.000.000
(Titolo II - spese in conto capitale)Categoria XI - Trasferimenti(per le finalità degli articoli 2 e 3)
- Cap. 672 Contributi agli allevatori per l' acquisto di riproduttori maschi e di femmine di razza pregiata, nonché per la concessione di premi di merito in occasione di mercati concorso e di premi di allevamento per vitelle, tori, vacche, scrofe, cavalle, pecore e capreL. 200.000.000
(per le finalità degli articoli 4, 7, 8 e 11)
- Cap. 673 Contributi, ivi inclusi quelli integrativi degli interventi statali per l' attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi del bestiame, nonché ad integrazione degli interventi statali e regionali disposti negli esercizi 1965 e 1966, per la costruzione, lo ampliamento e l' ammodernamento di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, per l' allevamento del bestiame; per la costruzione, l' ampliamento e la concentrazione di impianti e di attrezzature, fisse e mobili, per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali; per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo, di lattodotti, essiccatoi di foraggi, silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico e impianti per la produzione di mangimi; per la provvista di attrezzature e macchinari per la produzione foraggera; per la costruzione, l' ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani, per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli; contributi ai caseifici sulle spese di trasporto del latte e per la concentrazione della lavorazione del latte in caseifici razionali L. 500.000.000


A favore dei suddetti capitoli si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 400 milioni dal fondo globale inscritto al capitolo 901 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 (Rubrica n. 3 dell' allegato 5 al bilancio medesimo) - ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - e mediante prelevamento dell' importo di lire 400 milioni dal fondo speciale inscritto al capitolo 901 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 (Rubrica n. 3 dell' allegato 5 al bilancio medesimo).
L' onere di lire 600 milioni previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1976 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, nella seguente misura:
- in corrispondenza del sopracitato capitolo 341L. 40.000.000
- in corrispondenza del sopracitato capitolo 342L. 40.000.000
- in corrispondenza del sopracitato capitolo 672L. 160.000.000
- in corrispondenza del sopracitato capitolo 673L. 360.000.000


Alla maggiore spesa di lire 200 milioni relativa agli esercizi finanziari dal 1968 al 1976 si provvederà con l' incremento previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta generale sull' entrata assegnata alla Regione ai sensi dell' art. 49, punto 5, dello Statuto regionale.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.