LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/08/1967
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 1
 Concorso nelle spese di gestione delle organizzazioni
degli allevatori - Sovvenzioni e sussidi integrativi
L' Amministrazione regionale è autorizzata:
a) ( ABROGATA );
b) ( ABROGATA );
c) ( ABROGATA );
d) a concedere alle stesse organizzazioni sovvenzioni e sussidi per l' acquisto di attrezzature di laboratorio destinate ad analisi e ricerche concernenti la piscicoltura.

I contributi, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono concessi con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, sentito il parere del competente Ispettorato dell' agricoltura sulla rispondenza e sulla congruità delle spese indicate nei preventivi.
I contributi, di cui alla lettera b) del primo comma, sono concessi con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente da parte del competente Ispettorato dell'agricoltura.
Le sovvenzioni ed i sussidi, di cui alla lettera c) del primo comma, sono concessi con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, udito il parere del competente Ispettorato dell'agricoltura.
La misura dei contributi, delle sovvenzioni e dei sussidi sarà determinata, tenendo conto delle disponibilità dei fondi stanziati negli appositi capitoli di bilancio ed, a seconda dei casi, delle necessità e dei bisogni accertati e documentati, della reale e comprovata efficienza dell' organizzazione dell' Ente richiedente, del volume della sua attività, della cura dimostrata nelle gestioni decorse, della situazione economica della zona in cui opera, della importanza e del carattere delle iniziative promosse, nonché di ogni altra circostanza ai fini della determinazione dell' entità dell' intervento.
Le modalità di pagamento dei contributi, delle sovvenzioni e dei sussidi saranno stabilite con lo stesso decreto di concessione.
È fatto obbligo alle organizzazioni beneficiarie delle provvidenze di cui sopra, di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego delle stesse, secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 13/1975
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 58/1975
3Parole aggiunte al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 58/1975
4Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
5Parole soppresse al primo comma da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996
6Secondo comma abrogato implicitamente da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996
7Terzo comma abrogato implicitamente da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996
8Quarto comma abrogato implicitamente da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996
9L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
10Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.