LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20

Autorizzazione all' acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1965
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 1
Per la provvista delle sedi degli Uffici regionali e degli Enti od Istituti, dipendenti dalla Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria beni immobili ed a eseguire costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, adattamenti e sistemazioni di fabbricati.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 57/1971
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 69/1975
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, secondo comma, L. R. 57/1971 nel testo modificato da art. 4, L. R. 75/1980
4Parole aggiunte al primo comma da art. 53, comma 1, L. R. 28/1988
Art. 2
 
Le spese per l' attuazione della presente legge faranno carico alle disponibilità dello stanziamento iscritto al Capitolo 2120581 dell' esercizio finanziario 26 maggio - 31 dicembre 1964 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.