LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1965, n. 18

Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/09/1965
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 4
Le somme occorrenti, per l' attuazione delle opere di cui agli articoli precedenti, saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del Bilancio regionale.
Per l' esercizio finanziario 1965 è autorizzata la spesa di L. 800 milioni per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.
A detta spesa si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 25309611 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1965.
Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta Regionale, permanga la necessità della spesa.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.